REGOLAMENTAZIONE VIGENTE SUI PERMESSI LAVORATORI PER
DONAZIONE SANGUE
PER IL LAVORATORE:
I donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente,
di qualsiasi categoria, qualifica e livello d’inquadramento hanno diritto a
permessi dal lavoro per la giornata in cui effettuano la donazione, validi
ai fini pensionistici , conservando la normale retribuzione corrispondente
alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo ed i relativi
contributi previdenziali.
Il lavoratore ha l’obbligo di dare preavviso al datore
di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL.
Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro
il certificato rilasciato dal medico del Centro trasfusionale che ha
effettuato il prelievo del sangue.
La giornata di riposo retribuita non spetta ai
lavoratori autonomi ed ai lavoratori che versano contributi nella gestione
separata.
Si sottolinea che, se esistenti, trovano applicazione
le disposizioni della contrattazione collettiva risultanti più favorevole ai
lavoratori .
PER IL DATORE DI LAVORO:
Successivamente alla donazione, il datore di lavoro a
chiederà il rimborso, alla sede Inps di competenza, di quanto anticipato al
lavoratore (attraverso il conguaglio su Uniemens).
Alla domanda devono essere allegati, per ciascun
donatore:
- la dichiarazione del donatore;
- il certificato medico.
NEL CASO DI INIDONEITA’:
Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro
per donare il proprio sangue e la donazione per caso di inidoneità non venga
effettuata, è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti,
limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle
relative procedure, ed i certificati relativi alle prestazioni effettuate
sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha
effettuate.
La non idoneità del donatore è certificata dal medico
responsabile delle selezione del donatore del servizio trasfusionale.
Il donatore lavoratore dipendente, unitamente
all’istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la
certificazione di inidoneità ai fini della garanzia della retribuzione.
Nei casi di mancata trasfusione per inidoneità è
riconosciutala contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario
all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.
FONTI NORMATIVE
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Legge 13 luglio 1967, n. 584
–
Decreto Mlps
8 aprile 1968
–
Legge n.107/90
–
Legge 21 ottobre 2005, n. 219
–
Decreto del
Ministero Sanità del 18
NOV.2015
–
Disposizioni Contratti Collettivi Lavoro
–
Circolare Inps
n. 134367/81