Regolamentazione sui Permessi dei Lavoratori Dipendenti per la donazione di Sangue


REGOLAMENTAZIONE VIGENTE SUI PERMESSI LAVORATORI PER DONAZIONE SANGUE

 

PER IL LAVORATORE:

I donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente, di qualsiasi categoria, qualifica e livello d’inquadramento hanno diritto a permessi dal lavoro per la giornata in cui effettuano la donazione, validi ai fini pensionistici , conservando la normale retribuzione corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di riposo ed i relativi contributi previdenziali.

Il lavoratore ha l’obbligo di dare preavviso al datore di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL.

Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico del Centro trasfusionale che ha effettuato il prelievo del sangue.

La giornata di riposo retribuita non spetta ai lavoratori autonomi ed ai lavoratori che versano contributi nella gestione separata.

Si sottolinea che, se esistenti, trovano applicazione le disposizioni della contrattazione collettiva risultanti più favorevole ai lavoratori .

 

PER IL DATORE DI LAVORO:

Successivamente alla donazione, il datore di lavoro a chiederà il rimborso, alla sede Inps di competenza, di quanto anticipato al lavoratore (attraverso il conguaglio su Uniemens).

Alla domanda devono essere allegati, per ciascun donatore:

- la dichiarazione del donatore;

- il certificato medico.

 

NEL CASO DI INIDONEITA’:

Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione per caso di inidoneità non venga effettuata, è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure, ed i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

La non idoneità del donatore è certificata dal medico responsabile delle selezione del donatore del servizio trasfusionale.

Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all’istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneità ai fini della garanzia della retribuzione.

Nei casi di mancata trasfusione per inidoneità è riconosciutala contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

 

FONTI NORMATIVE

         Legge 13 luglio 1967, n. 584

         Decreto Mlps  8 aprile 1968

         Legge n.107/90

         Legge 21 ottobre 2005, n. 219

         Decreto del  Ministero Sanità del  18 NOV.2015

         Disposizioni Contratti Collettivi Lavoro

         Circolare Inps  n. 134367/81